Il 15 aprile termina l’obbligo di circolare con dotazioni invernali. Gli automobilisti potranno quindi smontare le gomme invernali e tornare alle estive.
I rivenditori specialisti raccomandano di prenotare la sostituzione telefonicamente, in modo da non creare assembramenti sui punti vendita, in ottemperanza alle norme anticovid e ricordano che i loro esercizi commerciali sono sempre aperti anche nel caso la regione o la provincia fosse in zona rossa.
L’invito ad andare presso un gommista ad effettuare il cambio gomme ha carattere di obbligatorietà nel caso tale cambio fosse tra pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quanto riportato in carta di circolazione e pneumatici estivi. In questo caso la sostituzione deve avvenire tassativamente entro il 15 maggio 2021.
Il cambio gomme, ove le dotazioni estive fossero conservate presso un rivenditore in una regione diversa rispetto a quella di residenza, rientra tra le casistiche di “stato di necessità” che consentono anche lo spostamento da regione a regione.
Gli esercizi che svolgono attività di manutenzione, riparazione e vendita di pneumatici (codice Ateco 45 e relative sottocategorie) possono restare aperti e gli automobilisti possono recarsi presso questi esercizi per effettuare il cambio gomme. Da ricordare che il “fai da te” non è consentito per legge. I rivenditori specialisti sapranno consigliare al meglio gli automobilisti sull’eventuale necessità di sostituire le gomme non più idonee alla circolazione in base alla vettura, all’uso, all’ambito stradale abituale, ecc
Le autovetture più moderne sono dotate di sensori di pressione per i pneumatici che necessitano di particolari macchinari durante il montaggio e lo smontaggio nonché l’intervento di un professionista.
I pneumatici invernali, se impiegati nel periodo invernale, possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h). Se l’automobilista ha optato per il montaggio di gomme con codice di velocità più basso rispetto a quanto riportato in carta di circolazione, entro il termine del 15 maggio dovrà obbligatoriamente montare gomme con un codice di velocità uguale o superiore a quello riportato sulla carta di circolazione.
Coloro che invece avessero dei pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore a quanto previsto in carta di circolazione non hanno l’obbligo di effettuare il cambio gomme, anche se vivamente consigliato.
Nel caso in cui la carta di circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, chiarisce che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione. Sulle carte di circolazione di alcuni veicoli sono previste specifiche misure di pneumatici invernali. Queste misure sono da intendersi aggiuntive rispetto alle versioni invernali dei pneumatici estivi indicati.
QUAL È LA SANZIONE PER L’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO?
Secondo l’articolo 79 del Codice della Strada, chiunque circoli con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati è soggetto a sanzioni pecuniarie. Tali sanzioni pecuniarie possono essere accompagnate da ulteriori sanzioni, punti di demerito fino al ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo.
Il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti ricorda che “Il consiglio di Assogomma è sempre lo stesso: sostituire le coperture invernali con quelle estive non solo per essere in regola con la legge, ma anche per viaggiare nelle migliori condizioni di sicurezza. E’ stato più volte dimostrato che, se è vero che in inverno con gomme invernali si hanno migliori prestazioni e sicurezza, è altrettanto vero che in estate l’utilizzo di pneumatici estivi è da considerarsi la situazione ottimale. Per i cambio gomme è meglio rivolgersi a gommisti ben visibili e noti nella zona così da evitare incauti acquisti se non addirittura montaggi errati”.